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Avvocati e liberalizzazioni

Autore: emiliana matronepubblicato il: 27/01/2012 20:46

studio1_180Pubblicato sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 n. 19 il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il Capo III, del Titolo I, del decreto rubricato “servizi professionali” si riferisce direttamente agli avvocati.
In particolare, l'art. 9 del richiamato decreto, prevedendo l'abrogazione delle tariffe forensi minime e massime, statuisce che il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al momento   del   conferimento    dell'incarico professionale.   

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Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
Emiliana Matrone



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