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Se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese

lagiustiziaLa Corte di Cassazione, con la Sentenza del  10/11/2011 depositata oggi 27/01/2012, n.  1216, stabilisce che il comodatario il quale, al fine di utilizzare la casa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante.

L'infedentà coniugale

famigliaNon vi è dubbio che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenti una violazione particolarmente grave, tanto da determinare, normalmente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'infedeltà di uno dei coniugi può integrare da sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ancorchè sia rimasta allo stato di mero tentativo, ad esempio per la mancanza di corrispondenza da parte del terzo (Cass. 9472/1999). Infatti, il comportamento del coniuge che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi dei terzi la sua infedeltà costituisce di per sé, a prescindere dall'effettiva ricorrenza dell'adulterio, causa di menomazione della dignità dell'altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri darivanti dal matrimonio (Cass. 26/1991).

Rifiuto di rapporti sessuali

divorzioQuanto al rifiuto di rapporti sessuali, tale situazione configura non solo il presupposto per richiedere la separazione, essendo venute meno le condizioni della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ma anche la pronuncia di addebito. In Giurisprudenza è pacifico che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazioni e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce grave offesa alla dignità e alla personalità del partner - configuri e integri violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 cc (Cass. 6276/20058).

Dichiarazione di addebito e particolare mentalità del coniuge

separazione_coniugaleIl concettto di addebitabilità della separazione ha il significato di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario dei coniugi contrario ai doveri coniugali. Pertanto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, assume rilievo il comportamento complessivo dei coniugi anche successivo all'introduzione del giudizio di separazione, in quanto durante tale giudizio permane a carico dei medesimi il dovere del reciproco rispetto.
In particolare, deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

E' reato impedire all'ex di tenere i figli nel periodo di vacanza prestabilito

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 8 luglio 2009, n. 27995, conferma che il coniuge affidatario che impedisce all'ex di trascorrere il periodo di vacanza prestabilito col figlio è colpevole del reato di cui all'art. 388 del codice penale.
In particolare, la Suprema Corte rileva che l'elusione dell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi (art. 388 cp) si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo.

Reato di cui all’art. 612 bis c.p.: la prova

In molti casi la persona offesa dal reato di stalking si trova di fronte all'insuperabile difficoltà di fornire la "prova". Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona  offesa dal reato può essere assunta come fonte di convincimento al pari di ogni altro mezzo di prova. Il Giudice, peraltro, è tenuto a compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, oggettiva e soggettiva, che deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, in special modo nei casi in cui fossero carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto delle affermazioni della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova.

L'ultima residenza comune dei coniugi

La Corte costituzionale, nella Sentenza 23 maggio 2008 n. 169, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».
Emiliana Matrone

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