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Controversia sui nomi a dominio

pubblicato il: 21/09/2008 14:55
» Prossima notizia
Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai 
nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio 
della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica 
Ceca (Corte Arbitrale Ceca)
Decisione Arbitrale
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai 
nomi a dominio .eu (Regole ADR), par. B12
Pratica n.:    05046
Data della presentazione:    2008-05-16 14:13:16
Contatto amministrativo:    Josef Herian
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Ricorrente
Nome/ragione sociale:    Nuova Editoriale Sportiva S.r.l.,

Rappresentante autorizzato del Ricorrente
Nome:    Società Italiana Brevetti S.p.A.,

Resistente
Nome/ragione sociale:

Rappresentante autorizzato del Resistente
Nome:

Nome a dominio controverso:    TUTTOSPORT

Altri procedimenti legali
La Commissione non è a conoscenza di altri procedimenti che siano 
pendenti o definiti in relazione al nome a dominio oggetto del 
presente procedimento.

Riassunto della decisione in inglese:    Il riassunto della Decisione 
Arbitrale in lingua inglese costituisce l'Allegato n. 1

Situazione reale
La ricorrente è la società Nuova Editoriale Sportiva S.r.l. (di 
seguito: “Ricorrente”)  con sede  a Torino, Corso Svizzera n. 185, 
titolare della testata giornalistica diffusa prevalentemente a livello 
nazionale “tuttosport”. Per tale denominazione “tuttosport” la 
Ricorrente risulta altresì titolare della registrazione dei seguenti 
marchi:
- marchio comunitario n. 001086990, registrato in data 24.05.2000 per 
prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n. 00857387, concesso in data 6 dicembre 
2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998 per prodotti e 
servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42;
- marchio nazionale italiano n.00857388, concesso in data 6 dicembre 
2001 dietro domanda depositata in data 29.12.1998  per prodotti e 
servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.

In data 7 aprile 2006 il sig. David Vaccalluzzo (di 
seguito:”Resistente”) residente a Torino, Via degli Ulivi, 33 ha 
provveduto alla registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu”.

La Ricorrente, dopo aver tentato di ottenere direttamente dal 
Resistente il trasferimento del nome a dominio oggetto del presente 
procedimento, ha presentato alla Corte Arbitrale Ceca un ricorso 
ricevuto dalla stessa Corte in forma elettronica in data 16 maggio 
2008 ed in forma cartacea in data 19 maggio 2008 (di seguito: 
“Ricorso”). La Ricorrente, con il  Ricorso, ha richiesto che il 
nome a dominio “tuttosport.eu” sia sottoposto alla procedura di 
riassegnazione prevista dall’art. 22.11 del Regolamento di 
Assegnazione e Gestione dei Nomi a Dominio sotto il ccTLD “.eu” e, 
più specificamente, poiché è impresa avente sede legale nel 
territorio della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 4.2 del Reg. 
CE n. 733/2002, che il nome a dominio “tuttosport.eu” venga 
trasferito in capo alla Ricorrente medesima.
Il Resistente ha presentato un controricorso in data 24 maggio 2008 
(di seguito “Controricorso”) nei termini previsti dal paragrafo B3 
(a) della Procedura di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie 
(di seguito: “Regole ADR”) richiedendo, seppur implicitamente, il 
rigetto del Ricorso della Ricorrente.

La data formale dell'inizio della procedura ADR è il 23 maggio 2008

Affermazioni delle parti
-1.    Ricorrente
I) Notorietà della testata giornalistica e dei marchi “tuttosport”.
-1.    La Ricorrente asserisce nel Ricorso di essere una società 
italiana operante nel settore dell’editoria, titolare della storica 
testata giornalistica “tuttosport”, molto nota in Italia, fondata a 
Torino nel 1945, che ancora oggi costituisce quotidiano di riferimento 
per  gli appassionati di eventi e personaggi legati al mondo dello 
sport.
-1.    La Ricorrente afferma inoltre che:
-1.    - apparso nelle prime edizioni come nuovo settimanale sportivo, 
“tuttosport” ha ben presto avuto tiratura trisettimanale e 
bisettimanale, per poi diventare uno dei maggiori quotidiani sportivi 
nazionali e internazionali, alla cui direzione si sono succeduti 
alcuni tra i più apprezzati nomi del giornalismo sportivo;
-1.    - la sua produzione si articola in sei centri stampa, al nord, 
centro e sud Italia, ed è oggi diffuso su tutto il territorio 
nazionale con amplissima tiratura (e distribuito anche all’estero);
-1.    - oltre all’Italia, la testata pone grossa attenzione anche 
all’Europa, dove pure si è diffusa realizzando un cospicuo volume di 
affari, in crescita continua;
-1.    - alla notorietà di “tuttosport” ha contribuito anche la 
comunicazione pubblicitaria che ha rappresentato e rappresenta per la 
Ricorrente un aspetto di fondamentale importanza strategica, con 
investimenti notevoli e partecipazione costante alle attività di 
sponsorizzazione e promozione dei più disparati eventi sportivi.
-1.
-1.    La Ricorrente evidenzia che “tuttosport”, oltre a costituire 
il titolo della corrispondente testata giornalistica sportiva edita 
dalla stessa, è da quest’ultima utilizzato e registrato in Italia e 
in Europa anche come marchio d’impresa, per contraddistinguere 
prodotti e servizi appartenenti alle classi 16, 35, 36, 41 e 42.
-1.
-1.    II) Fatti antecedenti al Ricorso
-1.    Secondo la Ricorrente, la registrazione del nome a dominio 
“tuttosport.eu” da parte del Resistente in data 7 aprile 2006 è 
avvenuta senza che lo stesso avesse alcun titolo ed in evidente 
malafede.  Il nome a dominio in contestazione conduceva alla pagina 
web nella quale compariva la frase: “questo dominio è in vendita, se 
siete interessati, contattare il webmaster” il che palesa un 
inequivoco scopo di profitto del Resistente a danno della Ricorrente.  
Quest’ultima, tramite i propri legali, ha tentato di contattare il 
Resistente facendo presente come la registrazione del nome a dominio 
in questione fosse in violazione dei propri diritti prioritari e 
chiedendone il trasferimento immediato. Tuttavia, tali lettere sono 
rimaste del tutto prive di riscontro, come pure i successivi solleciti 
inviati anche per e-mail. La Ricorrente segnala altresì che
-1.    in seguito alla notizia della contestazione della Ricorrente e 
verosimilmente proprio a causa della diffida, il Resistente ha 
modificato la pagina web corrispondente al nome a dominio 
“tuttosport.eu” e il sito, al momento della presentazione del 
ricorso, conteneva solo una home page priva di contenuti e che non 
conduceva ad alcuna altra pagina. Nonostante gli sforzi dei legali 
della Ricorrente per comporre in via bonaria la vicenda e i plurimi 
solleciti, le trattative non hanno portato a nulla e si è reso quindi 
indispensabile l’instaurazione della presente procedura.
-1.
-1.    III) Presupposti su cui si fonda il Ricorso
-1.    La Ricorrente afferma che nella presente fattispecie ricorrono 
tutti i presupposti per ottenere il trasferimento del nome a dominio 
“tuttosport.eu” in capo alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 22 
del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 
(si seguito: “Regolamento”) posto che:
-1.    - il nome a dominio “tuttosport.eu” risulta revocabile ai 
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento in quanto è esattamente 
identico alle registrazioni anteriori di marchio di cui la Ricorrente 
è titolare;
-1.    - i comprovati diritti anteriori della Ricorrente sul nome 
“tuttosport” di per sé escludono che il Resistente  abbia diritti 
o interessi legittimi sul nome a dominio oggetto di contestazione. Nel 
caso di specie secondo la Ricorrente non ricorrerebbe alcuna delle 
condizioni indicate dall’art. 21.2 del Regolamento;
-1.    - il nome a dominio contestato, originariamente in vendita, al 
momento della presentazione del Ricorso risultava privo di contenuti e 
non conduceva ad alcun sito attivo. La Ricorrente afferma che non è 
quindi possibile sostenere che il Resistente, prima di avere avuto 
notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato 
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso 
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, né che del 
nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale o 
altrimenti corretto senza l’intento di sviare la clientela della 
Ricorrente o di violarne il marchio registrato;
-1.    - non risulta da nessun dato che il Resistente sia comunemente 
noto con il nome corrispondente al nome a dominio controverso, 
trattandosi invece di un soggetto che nulla ha a che fare con 
l’attività suggerita dal nome a dominio, né dal canto suo la 
Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente a registrare e/o 
utilizzare il termine “tuttosport”, tanto meno come nome a dominio.
-1.    - Alla luce di quanto precede, deve concludersi, che il 
titolare del nome a dominio non può vantare alcun diritto o interesse 
legittimo sul nome a dominio “tuttosport.eu”.
-1.    La Ricorrente inoltre rileva come la registrazione del nome a 
dominio “tuttosport.eu” da parte del Resistente sia stata 
effettuata in evidente malafede. Secondo la medesima tale malafede  
risulta facilmente desumibile in base alle seguenti considerazioni:
-1.    - innanzitutto, alla luce della rinomanza anche dovuta al lungo 
e diffuso utilizzo del marchio “tuttosport” in Italia, è 
impensabile che il Resistente possa aver registrato “tuttosport.eu” 
ignorando di ledere i diritti che su tale nome la Ricorrente stessa o 
comunque un’altra entità commerciale potesse avere. In proposito, 
data la rinomanza del marchio “tuttosport”, esso è certamente ed 
immediatamente percepibile dal pubblico, specie da quello italiano, 
come facente riferimento alla nota testata giornalistica della 
Ricorrente;
-1.    - il fatto che il nome a dominio contestato sia stato 
registrato il 7 aprile 2006, e cioè il primo giorno del periodo cd. 
“land rush” costituisce anch’esso un chiaro indice della mala 
fede del Resistente ed è quindi evidente che la registrazione del nome 
a dominio contestato sia avvenuta allo scopo di impedire al titolare 
di identico marchio registrato di registrare in proprio tale dominio;
-1.    - non rileva in alcun modo il fatto che la Ricorrente non 
avesse già richiesto la registrazione del nome a dominio 
precedentemente, nel periodo cd. “sunrise”, riservato ai soli 
titolari di diritti prioritari. Infatti, se non fosse intervenuta 
l’illegittima registrazione del Resistente, la Ricorrente ben avrebbe 
potuto tuttora liberamente esercitare il proprio diritto alla 
registrazione di “tuttosport.eu” anche dopo la scadenza del periodo 
“sunrise”;
-1.    - la registrazione del nome a dominio “tuttosport.eu” in 
capo ad un soggetto non legittimato colpisce quindi consapevolmente e 
considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente in quanto 
può indurre in confusione i consumatori, diluire e danneggiare la 
reputazione ed il carattere distintivo del marchio della Ricorrente ed 
il suo avviamento e riconoscimento, colpisce quindi consapevolmente e 
considerevolmente gli interessi commerciali della Ricorrente;
-1.    - il nome a dominio “tuttosport.eu”, nei due anni in cui è 
stato a disposizione del Resistente, non è mai stato concretamente 
utilizzato per alcun fine, né, tanto meno, per rendere visibile alcuna 
attività imprenditoriale sul web. Tale circostanza è ulteriormente 
aggravata dall’uso non corretto e illegittimo che in un primo periodo 
(e almeno fino al 1 febbraio 2007, data di creazione dell’attuale 
home page del sito www.tuttosport.eu) il Resistente ha fatto del nome 
a dominio. In tal caso, infatti, si può affermare l’espresso intento 
del Resistente di attrarre utenti Internet per conseguire un profitto 
commerciale, ingenerando rischio di confusione con il marchio della 
Ricorrente.

-1.    Resistente
Il Resistente nel proprio Controricorso ha rilevato che il dominio 
oggetto di disputa tuttosport.eu è stato da lui registrato 
successivamente allo scadere del  "Sunrise period" che tutelava le 
aziende titolari di marchi registrati, permettendo loro la 
registrazione in via esclusiva del nome a dominio corrispondente al 
loro marchio. Superata questa fase, secondo il Ricorrente, chiunque 
poteva registrare un dominio con qualsiasi nome e le aziende titolari 
di marchi registrati perdevano ogni diritto di prelazione sugli stessi.


Discussione e conclusioni
1. Aspetti introduttivi
Ai fini della definizione del presente procedimento è fondamentale 
l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione del 
28 aprile 2004 (di seguito: “Regolamento”).
Il menzionato articolo 21, al suo numero (1) prevede la revocabilità 
di un nome di dominio, a seguito di una procedura giudiziaria o 
extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da 
poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o 
stabilito dal diritto nazionale o comunitario e ove tale nome di 
dominio sia stato registrato da un titolare che non possa far valere 
un diritto o un interesse legittimo sul nome, oppure sia stato 
registrato o sia usato in malafede.
Il paragrafo B(11) delle regole ADR specifica che l’onere della prova 
in merito alla dimostrazione dei fatti di cui sopra spetta alla 
Ricorrente; oggetto della valutazione della Commissione, dunque, nel 
presente procedimento, è il corretto assolvimento o meno dell’onere 
della prova da parte della Ricorrente medesima.

2. Identità del nome di dominio con diritti preesistenti
In primo luogo la Commissione ritiene dimostrata dalla Ricorrente 
l’identità del nome a dominio oggetto del presente procedimento con 
i diritti anteriori vantati dalla medesima. Dall’esame della 
documentazione presentata risulta infatti chiaramente come il nome a 
dominio “tuttosport.eu” registrato dal Resistente sia identico ai 
marchi nazionali  (n. 00857387 depositato in data 29.12.1998 e n. 
00857388 depositato in data 29.12.1998) ed al marchio comunitario (n. 
001086990, registrato in data 24.05.2000) registrati dalla Ricorrente 
in data anteriore a quella del nome a dominio.

3. Prova di diritti o interessi legittimi
Come già sopra rilevato, la Ricorrente ha altresì l’onere di 
provare l’assenza in capo alla Resistente di un diritto o di un 
interesse legittimo sul nome di dominio contestato.
L’articolo 21 del Regolamento, al suo numero (2), precisa  che  il 
legittimo interesse può essere dimostrato quando:
- prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie, il titolare del nome di dominio 
abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome 
di dominio nell’ambito di un offerta di beni o servizi o possa 
dimostrare che  si apprestava a farlo;
- il titolare di un nome di dominio sia un’impresa, organizzazione o 
una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in 
mancanza di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o 
comunitario;
- il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non 
commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento 
di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome 
oggetto di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o 
comunitario.
Come confermato in precedenti decisioni di questa Corte  (si vedano 
per esempio le decisioni nei procedimenti n.3820, 2888 e 1250), tale 
prova, vertente su circostanza negativa, è di difficile, se non 
impossibile, assolvimento. Tuttavia, perché si ritenga raggiunta detta 
prova, occorre che venga accertato un concorso di elementi e 
circostanze che consenta di  concludere che in capo alla Resistente 
non esiste un diritto o un interesse legittimo sul nome di dominio 
contestato. Questa Commissione ritiene che detta prova sia stata 
raggiunta nel presente procedimento in base al concorso dei seguenti 
elementi e delle seguenti circostanze:
- la Ricorrente ha rilevato come non risulti da nessun dato che il 
Resistente sia comunemente noto con il nome corrispondente al nome a 
dominio controverso;
- il Resistente, in base alle dichiarazioni della Ricorrente ed alla 
documentazione prodotta (cfr. doc. 8 allegato al Ricorso), in seguito 
alla registrazione del nome a dominio contestato, si è dichiarato in 
un primo momento disponibile a venderlo attraverso il messaggio 
pubblicato sulla pagina web statica corrispondente al dominio 
“tuttosport.eu”  che recava l’esplicita indicazione “Questo 
dominio è in vendita. Se interessati contattare il WEBMASTER”. Tale 
fatto è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di 
qualsivoglia interesse da parte del Resistente ad effettivamente 
utilizzare il nome a dominio contestato;
- all’infuori del predetto messaggio (indubbiamente di natura 
commerciale) il nome a dominio “tuttosport.eu” non è mai stato 
utilizzato per pubblicare specifici contenuti e pertanto è possibile 
dedurre che il Resistente non abbia mai abbia fatto un uso legittimo e 
non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun 
intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un 
nome oggetto dei marchi di titolarità della Ricorrente.
- la Ricorrente ha dichiarato infine di non aver mai  autorizzato il 
Resistente ad utilizzare in alcun modo il termine “tuttosport” né 
a registrarlo come nome a dominio.
- il Resistente nel proprio Controricorso nulla ha obiettato riguardo 
alle affermazioni della Ricorrente ed in particolare nulla ha detto in 
relazione ad un eventuale preuso del nome di dominio contestato o di 
un nome corrispondente allo stesso; non ha affermato o dimostrato di 
essere una persona fisica comunemente nota con il nome 
“tuttosport”; né ha evidenziato un suo potenziale interesse 
all’utilizzo di quel nome di dominio. Il Resistente si è limitato ad 
affermare che successivamente al termine del “sunrise period” 
chiunque può chiedere la registrazione di un nome a dominio con 
estensione “.eu” indipendentemente dal possesso di un diritto 
anteriore quale un marchio.
In merito a quest’ultima affermazione del Resistente la Commissione 
rileva come la stessa debba ritenersi infondata e non supportata da 
alcun fondamento di carattere giuridico. Si evidenzia infatti come lo 
stesso articolo 21 del Regolamento che ha la funzione specifica di 
tutelare (in ogni momento) i titolari di diritti preesistenti su un 
nome da registrazioni di domain names speculative o abusive, abbia 
trovato  principale applicazione proprio nel periodo successivo al 
“sunrise period”. Tale periodo, infatti, riservando la possibilità 
di registrare nomi a dominio ai titolari di corrispondenti diritti 
preesistenti stabiliti dal diritto nazionale o comunitario aveva 
proprio la funzione di limitare i rischi di registrazioni abusive o 
speculative. Come già sostenuto da questa Corte in precedenti 
decisioni (si veda la decisione nel procedimento n. 4921) il fatto di 
registrare un nome a dominio “.eu” dopo il “sunrise period”, 
non legittima quindi di per sé tale registrazione e non può 
considerarsi in ogni caso sufficiente a testimoniare un diritto o 
legittimo interesse del richiedente. Costituisce comunque un obbligo 
del richiedente di informarsi se la registrazione di un nome a dominio 
“.eu” sia suscettibile di ledere diritti preesistenti di terzi 
riconosciuti dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. La 
stessa affermazione del Resistente nel proprio Controricorso oltre ad 
essere come visto priva di alcuna giustificazione giuridica, può 
essere utilizzata da questa Commissione quale ulteriore indice di 
mancanza di un interesse legittimo dello stesso sul nome 
“tuttosport”.

4. Prova della malafede
La Commissione rileva che, avendo la Ricorrente dimostrato che il nome 
di dominio contestato è identico ad alcuni marchi dalla stessa 
registrati e l’assenza sullo stesso di un diritto o di interesse 
legittimo del Resistente, non risulta necessario ai fini della 
definizione del presente procedimento verificare se il Resistente 
abbia registrato o utilizzato in mala fede il nome di dominio oggetto 
del Ricorso. Tuttavia questa Commissione per maggiore completezza 
ritiene opportuno valutare anche questo aspetto.
Sotto questo profilo l’art. 21.3 del Regolamento prevede una serie di 
circostanze che possono essere valutate dalla Commissione come indice 
della registrazione o utilizzo in mala fede di un nome a dominio. 
L’elencazione contenuta in questo articolo deve ritenersi non 
esaustiva e la Commissione ha comunque la possibilità di ricavare 
anche da altri elementi la prova della cattiva fede (si veda in tal 
senso la decisione nel procedimento n. 4362). Nel caso di specie la 
Commissione, ritiene che in considerazione dell’indiscutibile 
notorietà dei marchi e della testata “tuttosport” sia 
inconcepibile che il Resistente li ignorasse al momento della 
registrazione del nome a dominio contestatato. Si consideri inoltre 
che il Resistente risiede a Torino, città nella quale è stata fondata 
la testata “tuttosport” e nella quale ha dunque una rinomanza 
ancora più accentuata che nel resto della nazione, ed è quindi 
impensabile che lo stesso non ne conoscesse l’esistenza. Le 
precedenti considerazioni conducono a ritenere sussistente la malafede 
posto che il Resistente, a giudizio della Commissione, si era ben 
rappresentato nel momento in cui ha registrato il nome a dominio 
contestato, l’identità dello stesso con la testata ed i marchi della 
Ricorrente ed era cosciente di ledere i diritti del titolare degli 
stessi.
Sotto un diverso punto di vista neppure il comportamento tenuto dal 
Resistente nella fase successiva alla registrazione è connotato dai 
caratteri della buona fede. Si consideri, come più volte stabilito da 
questa Corte (si vedano per esempio le decisioni nei procedimenti n. 
2235 e n. 4949), che una volta dimostrato il diritto preesistente 
della Ricorrente, rimane solo un numero limitato di modi in cui il 
Resistente potrebbe utilizzare il nome a dominio che non siano 
connotati da cattiva fede. Tra questi non rientrano, come specificato 
dall’articolo 21.3 (d) del Regolamento l’uso intenzionale del nome 
a dominio per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, 
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un 
diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o 
comunitario. L’uso del nome a dominio per una finalità commerciale 
(inclusa l’offerta di vendita del nome a dominio) in queste 
circostanze costituirebbe quindi una prova dell’esistenza della 
cattiva fede. La dichiarazione pubblicata per alcuni mesi (nel periodo 
tra la data della registrazione ed il 1 febbraio 2007) sulla pagina 
web statica corrispondente al nome a dominio contestato della 
disponibilità a venderlo, dimostra l’intento commerciale del 
Resistente e quindi la sua mala fede in tale uso del nome a dominio.
Si aggiunga inoltre per completezza che il Resistente dalla data della 
sua registrazione (7 aprile 2006) non ha utilizzato in modo pertinente 
il nome a dominio contestato. Tale mancato pertinente utilizzo del 
nome a dominio da parte del Resistente prolungatosi per oltre due anni 
dalla registrazione costituisce, unitamente agli altri elementi, un 
ulteriore elemento idoneo a dimostrare la malafede dello stesso ai 
sensi dell’art. 21.3 (b) del Regolamento. Nel caso di specie, 
infatti, il Resistente non appare aver avuto altro scopo nella 
registrazione del nome a dominio contestato se non quello di impedire 
alla Ricorrente di utilizzare il nome a dominio corrispondente ai 
marchi dalla stessa in precedenza registrati. A questo proposito, come 
suggerito dalla Ricorrente, potrebbe altresì assumere una certa 
rilevanza, non sufficiente da sola a provare la mala fede del 
Resistente, il fatto che la registrazione del nome a dominio 
“tuttosport.eu” sia avvenuta proprio nel primo giorno del “land 
rush” ovvero in data immediatamente successiva allo scadere del 
”sunrise period”.
5. Conclusioni
In conclusione la Commissione ritiene che il nome a dominio 
“tuttosport.eu” sia stato registrato dal Resistente senza che lo 
stesso vantasse un diritto o un interesse legittimo ed in malafede.
Con riferimento alle richieste della Ricorrente, l’articolo 22 (11) 
del Regolamento prevede che la Commissione, se giudica che la 
registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell’articolo 21 
decide di revocare il nome di dominio. Lo stesso articolo prevede che 
il nome di dominio debba essere trasferito al Ricorrente se questo ne 
richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui 
all’articolo 4 paragrafo 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 
733/2002.
In base a  detta norma i nomi di dominio possono essere richiesti da:
-  qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione 
centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità 
europea
- qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità 
europea, fatta salva l’applicazione della normativa nazionale
- qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità 
europea
Nel caso di specie la Commissione dispone la revoca del nome a dominio 
contestato e, dal momento che sussistono i presupposti di cui alla 
predetta norma, il trasferimento dello stesso in capo alla Ricorrente.

Decisione Arbitrale
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione in conformità alle Regole 
ADR, par. B12(b) e (c) ha deciso di trasferire il nome a dominio 
TUTTOSPORT al Ricorrente.





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