Le Sezione Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 18287 del 11.07.2018, stabiliscono che “all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa”.
In particolare, le Sezioni Unite soggiungono che “ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.
Le Sezione Unite, con la sentenza odierna, puntualizzano che “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.
(Fonte: Comunicato stampa del 11.07.2018 dell’Ufficio Stampa della Corte Suprema di Cassazione)