Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare esercita la propria giurisdizione nei casi che di seguito vengono annoverati. In primo luogo, a norma dell’art. 287 della UNCLOS gli Stati tra i vari mezzi di soluzione delle controversie relative all’interpretazione ed applicazione della Convenzione possono scegliere il Tribunale. In questo caso, la giurisdizione del Tribunale…
La cd. zona economica esclusiva (ZEE) delimita un’aria esterna ed adiacente alle acque territoriali, dove allo Stato costiero spettano: a) diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, delle acque, dei fondi marini e del loro sottosuolo, e riguardo alle altre attività dirette ai fini economici, come…
In applicazione dei criteri sanciti dalla Convenzione di Montego Bay, il Mar Mediterraneo è contemporaneamente un bacino semi-chiuso e un bacino di transito. Ciò comporta un problema del regime giuridico del Mediterraneo, condizionato, peraltro, da dimensioni e posizione geografica. Orbene, le dimensioni circoscritte di tale Mare non consentono un ambito di applicazione piena degli istituiti…
La Convenzione di Montego Bay definisce l’alto mare in termini negativi, nel senso di considerare “alto mare” tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche. Tradizionalmente si usa il termine “alto mare” per indicare gli spazi marini situati oltre la…
L’esercizio della pesca nelle acque territoriali rientra, per consuetudine, nei diritti esclusivi dello Stato costiero, che in materia ha facoltà di emanare leggi e regolamenti per riservare ai cittadini lo sfruttamento delle risorse (UNCLOS, art. 21). Questi diritti non si estendono alla zona contigua, salvo che lo Stato costiero abbia istituito una riserva di pesca…
Principio generale del regime internazionale della navigazione è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità, il cd. Stato della bandiera. In tempi più remoti, si sosteneva che la stessa nave doveva essere considerata come parte del territorio dello Stato (territorie flottant). L’art. 92, paragrafo 1, della UNCLOS,…
Le “acque interne” sono le acque comprese tra la costa e la linea di base del mare territoriale, le acque comprese fra diverse isole o gruppi di isole, le rade, i porti (UNCLOS, art. 8). In tali acque lo Stato costiero esercita la sovranità in maniera completa ed incondizionata. Infatti, nelle acque interne non esiste…
In virtù dell’assenza di ogni sovranità territoriale, nell’alto mare, nessuno Stato può esercitare alcun atto di giurisdizione su navi straniere, che, pertanto, hanno completa immunità (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualunque altro Stato diverso da quello di bandiera (UNCLOS, artt. 95 e 96). Tuttavia, il principio della sottoposizione della nave al potere esclusivo dello Stato…
Sotto il termine inglese “Maritime Law Enforcement” vengono inquadrati l’insieme dei poteri di polizia o di imperio che possono essere esercitati in alto mare nei confronti delle navi e delle persone che si trovano a bordo. Tali poteri sono esercitabili mediante: la richiesta di identificazione o l’inchiesta di bandiera, il fermo, l’esercizio del diritto di…
Per poter individuare l’estensione delle zone marittime si ricorre al sistema delle “linee di base” (cd. linee di base normali, o normal baselines), trattasi, infatti, di confini convenzionali che vengono tracciati lungo le coste degli Stati costieri per determinare la superficie delle acque interne ed il punto di partenza da cui misurare l’ampiezza delle zone…
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