…ottenute con condotta costituente reato di interferenze illecite nella vita privata. La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 29 aprile 2008 n. 17408, respinge il ricorso avverso il sequestro preventivo di 15 foto ritraenti l’On. B. in compagnia di talune ospiti nel parco del proprio domicilio. Infatti, in tema di divieto di sequestro di giornali e altre pubblicazioni, non possono farsi rientrare nel concetto di “stampa” o di “stampato” ex art. 1, R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 561, le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, trattandosi di materiale non attinente alla libera manifestazione del pensiero e costituente corpo del reato di cui all’art. 615-bis, Cod. Pen..
L’art. 615 bis c.p., prevede, come illecito, l’attività di chi mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora si procura notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p., cioè nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essa.
Tale norma, pertanto, punisce l’intrusione nel domicilio o appartenenze, contro la volontà di chi ha lo jus excludendi, in conseguenza dei nuovi mezzi che la tecnica ha approntato (Cass. sez. 5^, 5 dicembre 2005, n. 10444).
La normativa, tra l’altro, trova il fondamento costituzionale nell’art. 14 Cost., che stabilisce che il domicilio è inviolabile.
La tutela del domicilio e della vita privata trova ancoraggio anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, resa esecutiva con 1. 4 agosto 1955, n. 848, e precisamente nell’art. 8 che recita “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.
Anche l’art. 3 del codice deontologico allegato (A. 1) al D.Lgs n. 196 del 2003, sulla protezione dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, dispone che ” la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora, si estende ai luoghi di cura, di detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive” Quindi, anche quest’ultima disposizione, laddove parla di tutela del domicilio e di corretto uso delle tecniche invasive deve ritenersi che proibisca quelle tecniche che violino il domicilio e i luoghi equiparati nonchè la vita privata che in essi si svolge. E non potrebbe che essere così essendo questi beni tutelati, non soltanto a livello costituzionale ed in sede di norme europee, ma specificatamente a livello penale.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 1, appresta un’ulteriore tutela alla vita privata, attribuendo all’Autorità Garante della protezione dei dati personali il potere di fare cessare il comportamento illegittimo(art. 150, comma 2), disponendo il blocco del trattamento delle immagini.
Emiliana Matrone