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Incompatibilità della professione di avvocato con l’attività di amministratore di condominio.

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In linea con il nuovo ordinamento professionale forense introdotto dalla L. 247/2012 e con la nuova disciplina in materia di professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013, l’esercizio della professione forense è incompatibile con l’attività di amministratore di condominio.

Infatti, la professione di avvocato risulta incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio.
Emiliana Matrone

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