La dazione di cose fungibili a favore di un soggetto che le fa sue e, a tempo debito, ne restituisce il ‘tantundem eiusdem generis et qualitatis’ veniva designato dai Romani con la parola mutuum o mutui datio. Le espressioni più frequenti erano: ‘mutuum dare’ , ‘mutuum accipere’ , ‘mutuum sumere’ . Prima del sostantivo si…
Un esempio di contratto di mutuo può essere così descritto: Tizio trasferiva a Caio dieci anfore di vino, convenendo con lui la restituzione della stessa quantità e qualità di vino . a) Per qualificare l’affare come mutuum il primo requisito era l’effettiva traslazione della proprietà delle dieci anfore di vino al mutuatario. Se Tizio ne…
Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…
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