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G.dP. Caserta, Sentenza del 17.12.2007- Photored. Verbale che non menziona il modello utilizzato

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Giudice di Pace di Caserta, Dott. Domenico Barra, sentenza del 17.12.2007

Sentenza pubblicata da www.iussit.eu

Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Caserta – 2a sezione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato alla pubblica udienza del   17 dicembre  2007 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G.  11288  anno 2006

TRA

Sempronio nato a ….  e residente in Caserta ….  – elettivamente domiciliato in  Caserta  … presso lo studio degli avv.ti  … dai quali viene rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso. – ricorrente-

E

Comune di Caserta in persona del Sindaco rappresentate  pro-tempore      -resistente-

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione  …../2006/V – Pr   …../2006  del  02-06-2006.

Conclusioni : come da verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La polizia municipale del  Comune di Caserta notificava al  ricorrente il verbale di contestazione  ……/2006/V – Pr ……./2006  perché   il veicolo ….   con targa ….. il giorno  02-06-2006  alle ore 11,50 aveva attraversato l’incrocio  posto all’intersezione di via xxx   ang.  via  yyy, sebbene la luce semaforica fosse rossa.

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981  il ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso la contravvenzione di cui sopra perché  nel verbale non era indicato il modello di apparecchiatura automatica utilizzata per la rilevazione della infrazioni, non era indicata la omologazione dell’apparecchiatura ed infine non era leggibile la targa del veicolo sulle foto scattate.

La comunicazione della data dell’udienza di discussione non era notificata né al Comune di Caserta, né al ricorrente.

All’udienza del 21-05-2007 nessuno era presente; il giudice accertato che mancava la prova della notifica, rinviava la causa onerando la cancelleria dei  necessari adempimenti.

La notifica al comune di Caserta avveniva il 22-06-2007 e al ricorrente il 11-07-2007 a mani.

Il Comune di Caserta   ha depositato in cancelleria (il 12-12-2007) la documentazione relativa alla contravvenzione.

All’udienza odierna di discussione sono comparsi  il ricorrente e il delegato del comune.

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto e  pubblicato in udienza.

MOTIVI  DELLA  DECISIONE

La opposizione va accolta ed annullata la contravvenzione.

Innanzi tutto  il comune ha depositato  solo delle fotocopie delle foto.

Dalla loro analisi risulta  che la prima foto è stata scattata quando il veicolo … con targa ….. sta già  sulle strisce pedonali.  Questo fatto è in contrasto con lo stesso decreto di omologazione il quale prescrive che “devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata”   Di conseguenza, essendo il veicolo ….   con targa ……,  nella prima foto, posizionata già sulle strisce pedonali, essa non risponde esattamente alle prescrizioni contenute nell’omologazione. Ed infatti i brevissimi tempi di passaggio tra il giallo e il rosso potrebbero non escludere che l’automobilista avesse impegnato l’incrocio quando la luce semaforica era  gialla o addirittura verde.

A tutto ciò deve aggiungersi che nel modello stampato notificato  al ricorrente non è riportato il tipo di apparecchiatura  automatica di rilevazione e la data del decreto di  omologazione. Tutti elementi questi prescritti dalla legge e omessi nel verbale di contestazione notificato.    Riteniamo che il notificato verbale di contravvenzione sia incompleto violando  così  il diritto di difesa.

Infatti l’art. 201 C.d.s. stabilisce che il verbale da notificare deve contenere “gli estremi precisi e dettagliati della violazione”. Ai sensi, poi, degli artt. 384 e 385 del Regolamento di Esecuzione del C.d.s., i quali richiamano anche il comma 4 dell’art. 383,   il verbale di accertamento deve contenere, tra l’altro, la sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione delle norme violate ed essere conforme al modello VI.1 allegato al regolamento.  E’ chiaro che il legislatore,  prescrivendo una rappresentazione completa e puntuale dell’illecito che si assume commesso, vuole evitare che la ritardata instaurazione del contraddittorio si risolva in una ingiusta limitazione del diritto di difesa  attraverso una incompleta o una contraddittoria conoscenza dei fatti esposti.

Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M

Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione  proposta da Sempronio  contro  Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:

1) Accoglie l’opposizione.

2)  Annulla il verbale di contestazione   …../2006/V – Pr ……/2006 del 02-06-2006   con  tutte le  conseguenze di legge.

3) Compensa fra le parti le spese del presente giudizio

Così deciso in Caserta il  17 dicembre 2007

Il Giudice di Pace

Sentenza pubblicata da www.iussit.eu

Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.

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