La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, con la sentenza del 29 luglio 2024, dichiara: “L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JX e la FTI Touristik GmbH, un organizzatore di viaggi, in merito al risarcimento del danno richiesto da JX in ragione del fatto che egli non sarebbe stato sufficientemente informato dalla FTI Touristik sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione.
Il 15 dicembre 2021 JX, un privato domiciliato a Norimberga (Germania), ha concluso un contratto di pacchetto turistico con la FTI Touristik, un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania). La prenotazione del viaggio in questione è stata effettuata tramite un’agenzia di viaggi con sede a Norimberga, che non è parte del contratto né succursale della FTI Touristik.
Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo in questione, JX ha proposto un’azione per il risarcimento del danno per un importo pari a EUR 1 499,86 dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, ossia l’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), giudice del rinvio. Secondo JX, la competenza territoriale di tale giudice deriva dagli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012.
La FTI Touristik eccepisce che il giudice del rinvio non ha competenza territoriale, sostenendo che il regolamento n. 1215/2012 non si applica a situazioni puramente interne come quella di cui trattasi nel caso di specie, nella quale il viaggiatore e l’organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro. In una situazione del genere, mancherebbe l’elemento di estraneità richiesto affinché tale regolamento sia applicabile.
Per quanto riguarda la determinazione della sua competenza territoriale, il giudice del rinvio ricorda che le norme sul foro generale contenute negli articoli 12 e 17 della ZPO assegnano la competenza territoriale al giudice della sede della convenuta nel procedimento principale, sebbene l’attore nel procedimento principale sia un consumatore e la convenuta nel procedimento principale una professionista. Le norme sul foro derogatorio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 29 della ZPO non sarebbero applicabili, in quanto l’agenzia di viaggi con sede a Norimberga, tramite la quale l’attore nel procedimento principale ha prenotato il suo viaggio, non è una succursale della convenuta nel procedimento principale e in quanto nessun elemento del fascicolo indica che gli obblighi di tale convenuta derivanti dal contratto di pacchetto turistico di cui trattasi avrebbero dovuto essere eseguiti nella circoscrizione dell’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga).
L’unica disposizione che possa giustificare la competenza territoriale del giudice del rinvio nel caso di specie sarebbe pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Orbene, nel procedimento principale, poiché il consumatore e l’organizzatore di viaggi sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, soltanto la destinazione del viaggio all’estero potrebbe essere l’elemento di estraneità che consentirebbe, se del caso, di applicare tale disposizione.
Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo un indirizzo giurisprudenziale largamente dominante in Germania, l’elemento di estraneità richiesto per l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 manca se l’unico fattore di collegamento con l’estero è la destinazione del viaggio organizzato. Tale interpretazione sarebbe suffragata, in particolare, dal fatto che le disposizioni di tale regolamento devono essere interpretate restrittivamente, nonché dagli orientamenti delle sentenze del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745), e del 19 dicembre 2013, Corman-Collins (C-9/12, EU:C:2013:860). La stessa interpretazione sarebbe avvalorata anche dall’obiettivo di detto regolamento che consiste nel determinare la competenza internazionale in modo da garantire che le parti di una controversia dispongano di un foro certo e che non siano obbligate a ricercare una tutela giurisdizionale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, nonché nel non interferire con le norme sulla competenza giurisdizionale nazionali nei casi in cui queste ultime garantiscano una tutela adeguata nello Stato a cui appartiene la parte, e dalla necessità di fondarsi su un elemento di estraneità normativo e non meramente fattuale.
Il giudice del rinvio osserva tuttavia che autorevoli esponenti della dottrina ammettono l’esistenza di un elemento di estraneità senza che sia sempre necessario che l’attore e il convenuto siano domiciliati in due Stati membri diversi. Gli articoli 18, 24 e 25 del regolamento n. 1215/2012 potrebbero suffragare tale tesi. Inoltre, non sarebbe possibile effettuare una distinzione tra il carattere normativo e quello fattuale dell’elemento di estraneità, il quale potrebbe risultare dalle circostanze del caso di specie, quali, nel presente caso, la destinazione del viaggio.
A questo punto il Tribunale di Norimberga ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale de qua.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.
Delineato il contesto normativo, al fine di rispondere a tale questione, la Corte, in primo luogo, si preoccupa di stabilire se una controversia, come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio nello stesso Stato membro, possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.
Orbene, la Corte evidenzia che, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità.
Tale regolamento però non contiene alcuna definizione dell’elemento di estraneità.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un elemento di estraneità qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale.
Per la determinazione del carattere internazionale del rapporto giudico, la Corte è solita fare riferimento al domicilio delle parti della controversia.
Sebbene l’elemento di estraneità sia manifestamente presente nell’ipotesi in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, il carattere internazionale può tuttavia risultare anche da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia.
In tal senso, la Corte puntualizza che l’implicazione di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto nel primo Stato e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale.
Da quanto precede consegue che una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell’elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.
Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è peraltro corroborata dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il quale dispone che la norma prevista da tale disposizione a favore del consumatore si applichi «indipendentemente dal domicilio dell’altra parte», in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio.
Inoltre, come risulta dalla formulazione dell’articolo 19, punto 3, del regolamento n. 1215/2012, il Legislatore dell’Unione ha previsto espressamente l’ipotesi in cui la convenzione sia stata «stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto».
La Corte precisa che una siffatta interpretazione è anche conforme alla finalità del regolamento n. 1215/2012, dal momento che esso mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l’obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito.
Dunque, se è vero che il collegamento tra la domanda giudiziale e il paese straniero può essere più o meno solido a seconda della controversia di cui trattasi, la valutazione della questione se una controversia presenti un elemento di estraneità dovrebbe rimanere sufficientemente agevole per il giudice adito. Nel caso di specie, un procedimento vertente su un reclamo di un viaggiatore in merito ad inconvenienti sofferti in occasione di un viaggio all’estero, organizzato e venduto da un organizzatore di viaggi, deve, qualunque sia la precisa natura di tali inconvenienti, considerarsi dotato di carattere internazionale ai fini del regolamento n. 1215/2012, poiché la destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile e rende prevedibile per le parti il regime di competenza giurisdizionale applicabile.
Ancora, si segnala che l’interpretazione della nozione di «estraneità» non può essere messa in discussione dal riferimento operato, ad abundantiam, dalla precedente giurisprudenza della Corte alla nozione di «controversia transfrontaliera» definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
Va, altresì, considerato che, sebbene il regolamento n. 1215/2012 e il regolamento n. 1896/2006 rientrino entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, da ciò non consegue tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 1896/2006, in quanto l’obiettivo e l’ambito di applicazione di questi due strumenti non sono equivalenti.
Infatti, la Corte evidenzia che se è vero che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e che tali norme devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sui conflitti di competenza, il regolamento n. 1896/2006 istituisce un meccanismo uniforme e alternativo per il recupero dei crediti, senza tuttavia sostituire né armonizzare i meccanismi di recupero dei crediti previsti dal diritto nazionale.
La Corte dichiara che tale interpretazione della nozione di «estraneità» non può nemmeno essere messa in discussione dal fatto che l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 4 di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 7, punto 1, di detto regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, e che deve necessariamente essere interpretato in modo restrittivo.
Infatti, la nozione di «estraneità» consente di definire l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e la sua valutazione deve essere effettuata allo stesso modo, senza riguardo alla natura generale o derogatoria della norma di competenza giurisdizionale in questione.
Ecco che da tutto ciò consegue che una controversia relativa a un contratto di viaggio rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, anche se le parti contraenti, ossia il consumatore e la sua controparte, sono entrambe domiciliate nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero.
In secondo luogo, passando a trattare la questione se l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 determini la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice in questione, la Corte soggiunge che dalla stessa formulazione del paragrafo 1 di tale articolo risulta che le norme sulla competenza giurisdizionale previste da detta disposizione nel caso in cui l’azione sia proposta da un consumatore si riferiscono, da un lato, «alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata [l’altra] parte» e, dall’altro, «alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».
La Corte afferma che se è vero che la prima delle due norme così enunciate si limita a conferire una competenza internazionale al sistema giurisdizionale dello Stato designato, considerato nel suo insieme, la seconda norma conferisce direttamente una competenza territoriale al giudice del luogo del domicilio del consumatore.
Tale seconda norma determina non solo la competenza giurisdizionale internazionale del giudice in questione, ma anche la sua competenza territoriale, individuando direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro.
Detta interpretazione per la Corte è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012. Infatti, come risulta dal considerando 18 di tale regolamento, la materia dei contratti conclusi da consumatori è caratterizzata da un certo squilibrio tra le parti, che le disposizioni dell’articolo 18 di detto regolamento mirano a correggere facendo sì che la parte più debole benefici di norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
In particolare, la norma speciale sulla competenza prevista all’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile.
Tale regola tutela il consumatore facilitando l’accesso alla giustizia e mostra la preoccupazione del Legislatore dell’Unione che il consumatore possa essere scoraggiato ad agire in giudizio se il giudice competente, pur avendo sede nello Stato membro in cui vive, non è quello del suo domicilio.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Corte conclude che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.