Con la Circolare 10 luglio 1998 n. 305, il Ministero fornisce alle istituzioni scolastiche importanti chiarimenti sulla procedura da seguire in caso di infortuni di alunni.
Ecco la circolare in argomento:
Circolare Ministeriale 10 luglio 1998, n. 305
Oggetto: Infortuni agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
Continuano a pervenire a questo ministero, soprattutto da parte di istituzioni scolastiche, pratiche relative a infortuni di alunni, con richieste di intervento riferite alle varie fasi del procedimento, compresi gli aspetti del contenzioso.
Tale circostanza induce a ritenere che la materia di cui trattasi, per la sua complessità e per la molteplicità dei profili che la caratterizzano, si presti a perduranti margini di incertezza e perplessità (soprattutto per quel che concerne l’individuazione delle diverse competenze) che vanno sollecitamente chiariti ed eliminati.
In via preliminare va precisato che, tenendo anche a riferimento il quadro delineato dall’art. 27 della legge n. 59/97, gli adempimenti connessi agli infortuni degli alunni, delle scuole di ogni ordine e grado, rientrano nelle attribuzioni delle SS.LL. – e dei capi d’istituto, fatte salve quelle specificamente indicate nella presente nota, concernenti la liquidazione e le situazioni a rilevanza penale e disciplinare.
Le SS.LL., pertanto, d’intesa con i capi di istituto, cureranno che:
sin dall’attuazione di iniziative stragiudiziali e, ovviamente, in presenza di citazioni in giudizio, sia richiesta, con la dovuta tempestività, la consulenza e il patrocinio dell’avvocatura generale dello stato o delle competenti avvocature distrettuali, alle quali spettano «la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello stato»;
siano sporte le previste denunce alle, procure regionali della corte dei conti, nei casi, con le modalità, nei tempi e con le forme di cui alle circolari del procuratore generale presso la corte dei conti n. 7739 del 25/7/90 (diramata ai provveditorati agli studi con nota n. 1029 – 412/90B – direzione generale del personale) e n. 1 C/2 del 27/5/96 (diramata dal gabinetto del ministro con circolare n. 294 prot. n. 65L/Bl del 25/6/96);
per quanto attiene alle iniziative stragiudiziali che giungono a definizione, per le quali non è più contemplata la consultazione obbligatoria del Consiglio di stato (art. 17, comma 26, legge n. 127/97, entrata in vigore il 18/5/97), l’atto di transazione sia inviato, a cura delle SS.LL., agli uffici del registro;
l’azione di costituzione in mora dei presunti responsabili dell’evento dannoso (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1219 e 2943 c.c.), quale atto indispensabile per l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità, di competenza delle procure della Corte dei conti, sia puntualmente esercitata dai rispettivi uffici.
A tale proposito, si sottolinea, anche, la necessità di rinnovare gli atti tuzioristici in questione, con cadenza quinquennale, fino alla definizione della pratica presso i predetti organi di magistratura contabile (cfr. – art. 1, comma 2, L. n. 20/94, richiamato dalla già citata circolare della procura generale n. 1 C/2 del 27/5/96);
siano rimessi tempestivamente e sin dalla fase iniziale dei giudizi civili diretti al risarcimento dei danni (non prima o prescindendo da questi) alle competenti avvocature i contratti di assicurazione stipulati dalle regioni o dalle singole istituzioni scolastiche, al fine di consentire la chiamata in causa delle compagnie;
si proceda al recupero dei crediti per decisioni di condanna della magistratura ordinaria e della corte dei conti. Allo scopo, le ss.11. dovranno interessare le locali tesorerie provinciali dello stato affinché operino le relative, trattenute sugli emolumenti fissi dovuti al personale giudicato responsabile di danno nella misura quantificata dal competente ufficio di questa amministrazione centrale;
previa sensibilizzazione dei capi di istituto, le denunce all’INAIL siano, da parte degli stessi, inviate nei termini (entro 48 ore dall’evento o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza) per evitare che si renda applicabile la sanzione ex legge n. 689/81 e n. 561/93 per violazione dell’art. 53 del TU approvato con DPR n. 1124/65.
Rientrano nella competenza di questa amministrazione centrale le pratiche relative alla liquidazione:
del danno;
di nota spese dei legali di controparte;
di somma dovuta per perizia medica (Ctp o Ctu);
di parcella di avvocatura dello stato o di avvocati delegati.
In tali casi, il competente ufficio (l’Ispettorato per l’educazione fisica ha competenza trasversale per «sede» di infortunio) dovrà essere urgentemente interessato da parte delle SS.LL.
Allo scopo, bisognerà trasmettere:
l’atto di citazione;
l’originale o copia autenticata dell’atto di transazione registrato o della sentenza, che dovrà anch’essa risultare registrata o riportare la dicitura «prenotata a debito», con notizie relative al passaggio in giudicato della stessa, ovvero all’eventuale richiesta o proposizione dell’appello;
la denuncia alla procura della corte dei conti;
l’originale degli atti di costituzione in mora nei confronti di eventuali responsabili;
i dati anagrafici (luogo, data di nascita e residenza), nonché il numero di codice fiscale e il domicilio legali relativi agli aventi diritto;
l’autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 CC, alla riscossione della somma a favore di minori, con determinazione dell’impiego;
la nota spese o l’atto di precetto eventualmente presentati dai legali di controparte, muniti di visto di congruità della competente avvocatura (unicamente alla nota di trasmissione di tale organo legale), entrambi in originale;
le perizie mediche con parcella, dati anagrafici e codice fiscale del professionista;
le parcelle dell’avvocatura o di avvocati delegati; per questi ultimi occorre allegare anche l’atto di incarico e far conoscere i dati anagrafici e il codice fiscale.
In caso di coinvolgimento delle assicurazioni nei giudizi, occorre, per il pagamento, far conoscere, previ diretti contatti con le assicurazioni medesime, la modalità richiesta, vale a dire:
o il vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia (occorrono il codice fiscale, l’indirizzo dell’assicurazione, nonché il nominativo del presidente che rivestiva l’incarico al momento del sinistro, la ragione sociale della compagnia e gli estremi dell’iscrizione alla competente camera di commercio),
o il versamento in conto corrente bancario (occorrono il codice fiscale, l’indirizzo dell’assicurazione, il numero di c/c, le coordinate bancarie, intestazione e indirizzo dell’agenzia bancaria).
Si evidenze, infine, che le fattispecie di rilevanza penale dovranno essere segnalate a questo ministero per opportuna informativa e per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Del pari, in presenza di situazioni di interesse disciplinare, relative al (solo) personale direttivo, le SS.LL. avranno cura di relazionare a questo ministero, trasmettendo, in copia, tutta la relativa documentazione.
La presente, integra e modifica ogni precedente istruzione in materia. Si prega di portare la stessa a conoscenza dei capi di istituto, con invito ad adeguarsi scrupolosamente alle prescrizioni in essa contenute e ad astenersi, fuori dai casi indicati, dall’interessare, direttamente o per conoscenza, questo ministero per questioni inerenti le pratiche di cui trattasi.