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Recesso dal contratto di affitto agrario

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L’affittuario può sempre recedere dal contratto, inviando lettera raccomandata almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria.

L’annata agraria, ai sensi dell’art. 39 della L. 203/1982, inizia l’11 novembre e termina il giorno 10 dello stesso mese dell’anno successivo.

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