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Se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 10/11/2011 depositata oggi 27/01/2012, n. 1216, stabilisce che il comodatario il quale, al fine di utilizzare la casa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante.

Nel caso concreto, un genero conveniva in giudizio gli ex suoceri per sentirli condannare al pagamento del 50% delle spese che egli, insieme con l’ex moglie, aveva sostenuto per l’esecuzione di opere edilizie necessarie a rendere abitabile un immobile di proprietà degli ex suoceri, nel quale egli era andato a vivere con la famiglia.

La Suprema Corte argomenta nel senso che l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l’art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, – concludono i Giudici – se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.

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