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A partire dal 4 luglio 2009 entrano in vigore le nuove norme del codice di procedura civile introdotte dalla L. 69/2009. Tra le modifiche apportate al libro primo del codice di procedura civile spicca la nuova competenza del Giudice di Pace. Questi diventa competente, infatti, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00 (prima € 2.582,28) e, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20,000 (prima € 15.493,71). Inoltre, alle ipotesi di competenza esclusiva del GdP, a prescindere dal valore della causa, sancite nell'art. 7, co 3 , cpc si aggiunge il seguente numero: «3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». (Perchè 3bis e non 4?)
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Ultimo aggiornamento ( martedì 30 giugno 2009 )
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