
Il Giudice di Pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 39, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede, per la costituzione in giudizio dei soggetti legittimati passivi indicati nel successivo art. 4-bis, un termine minimo che dovrebbe necessariamente intercorrere tra la data di notifica del ricorso e quella fissata per l’udienza di comparizione delle parti.