
Le recenti modifiche apportate alla legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267 o L.F.), ad opera sia del DL 83/2012 convertito con L. 134/2012 (cd decreto crescita) e sia del DL 179/2012 convertito con L. 221/2012 (cd decreto crescita-bis) nonché della L. 228/2012 (cd legge di stabilità 2013), catapultano nel procedimento fallimentare le tecniche della “giustizia digitale”.
Infatti, le nuove disposizioni si applicano non solo alle procedure che si aprono dal 19 dicembre 2012, ma anche alle procedure già pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata ancora effettuata la comunicazione iniziale prevista dall'art. 92 L.F..
Invece, per le procedure pendenti, per le quali sia già stata effettuata la suddetta comunicazione, le nuove disposizioni si applicheranno dal 31 ottobre 2013.
Per le sole modifiche apportate all'art. 15 L.F., le nuove norme entreranno in vigore dal 31 dicembre 2013.