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Risponde di un’infrazione unica l’autotrasportatore che, sottoposto a controllo, non è in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza Sentenza del 24 marzo 2021, nelle cause riunite C-870/19 e C 871/19, dichiara quanto segue: “L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione”. Il regolamento n. 3821/85, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento n. 3821/85 e modifica il regolamento n. 561/2006. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di causa, il riferimento normativo è rappresentato dal regolamento n. 3821/85. L'articolo 15, paragrafo 7, del richiamato regolamento prevede quanto segue: «a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (...) n. 561/2006. Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti. b) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) la carta di conducente di cui è titolare, ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (...) n. 561/2006, e iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente [punto ii)] nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I. Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti. c) Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (...) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3». L’allegato I del citato regolamento stabilisce che per apparecchio di controllo deve intendersi l’apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti; e che per foglio di registrazione deve intendersi il foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare. L'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 dispone che gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle suddette disposizioni e adottare i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Secondo la Direttiva 2006/22, le infrazioni dell’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85, tutte qualificate come «molto gravi», sono le seguenti: Rifiuto di essere controllato; Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso; Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni; Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare; Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni; Non in grado di presentare la carta del conducente; Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni. In Italia, la Legge n. 727/1978 commina per simili infrazioni una sanzione amministrativa dell’importo minimo di euro cento. Orbene, in occasione di due controlli stradali, effettuati il 26 luglio e l'8 agosto 2013 in Italia, veniva accertato che che i signori, rispettivamente, MI (causa C-870/19) e TB (causa C-871/19), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del loro veicolo, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti. Pertanto, venivano elevati ai danni dei due autotrasportatori varie sanzioni amministrative per una serie di infrazioni della legge n. 727/1978. Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi presentati dai sig.ri MI e TB, i quali contro le rispettive decisioni proponevano appello innanzi al Tribunale di Firenze. Tale Giudice, con sentenze del 26 luglio 2016, decideva che il conducente aveva commesso un'unica infrazione della legge n. 727/1978, con la conseguente riduzione della condanna a un'unica sanzione. La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze impugnava le decisioni del Tribunale di Firenze dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, prospettando che, “qualora il conducente non sia in grado di produrre alcuni dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del veicolo, relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti, occorre infliggere a tale conducente non già una sanzione unica a fronte di un'infrazione unica, bensì varie sanzioni per ciascuno dei periodi più brevi rientranti in tale periodo complessivo, il quale comprende la giornata in corso e i 28 giorni precedenti, e in relazione ai quali il conducente in questione non è in grado di produrre tali documenti”. La Cassazione evidenziava che esistevano in Italia migliaia di procedimenti identici alle controversie in esame e che la giurisprudenza nazionale era divergente in materia e, pertanto, riteneva che per risolvere la questione era necessario un intervento chiarificatore in ordine all’interpretazione dell’art. 15, paragrafo 7, del regolamento in parola. In pratica, la Corte di Cassazione sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in entrambe le cause, che poi venivano riunite, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'articolo 15, [paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85] possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale ("giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”)». In sostanza, si chiedeva se la prefata disposizione dovesse essere interpretata nel senso che essa impone al conducente un unico obbligo, consistente nell'essere in grado, in caso di controllo, di produrre tutti i fogli di registrazione relativi all'intero periodo rilevante, la violazione di questa stessa disposizione configurerebbe un'infrazione unica, la quale potrebbe dar luogo soltanto all'irrogazione di un'unica sanzione. Oppure, se l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 dovesse essere interpretato nel senso che esso prevede molteplici obblighi, le violazioni di questi potrebbero dar luogo a tante infrazioni quanti sono i giorni, o i gruppi di giorni, compresi nel periodo costituito dalla giornata del controllo e dai 28 giorni precedenti, in relazione ai quali non sono stati presentati i fogli di registrazione. I Giudici di Lussemburgo argomentano così: - I regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti cui si applicano tali regolamenti nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo. - Infatti, detti regolamenti prevedono un insieme di misure, segnatamente criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché il loro controllo, la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia violazione dei medesimi. - In particolare, i datori di lavoro e i conducenti sono tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione. - In forza del regolamento, l'apparecchio di controllo installato a bordo dei veicoli adibiti al trasporto su strada, il cui funzionamento può essere analogico o digitale, deve consentire di indicare e registrare taluni dati sulla marcia di tali veicoli nonché sui periodi di guida dei loro conducenti. - Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell'apparecchio. Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente. - L’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. - In relazione a tale obbligo l'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1° gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. - Dunque, conformemente al suo tenore letterale, l'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 istituisce, relativamente ai fogli di registrazione, un obbligo in forza del quale il conducente deve essere in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti. Sulla base di tali considerazioni, la Corte giunge alla conclusione che “tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile a questo intero periodo e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate in questione o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti”. In sostanza, la Corte afferma che “la violazione dell'obbligo prescritto dall'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione”. Peraltro, in sentenza, emerge che lo stesso articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, statuisce espressamente che “nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione”. Dunque, la Corte chiarisce che, qualora, in occasione di un controllo, il conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada non sia in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti, tale comportamento costituisce un'infrazione unica cui deve seguire una sanzione unica. Occorre, altresì, puntualizzare che, in forza dell'articolo 19 del regolamento n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Dal momento che un inadempimento relativo all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 non può essere considerato un'infrazione minore, è di tutta evidenza che la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte di Giustizia, che, quand'anche il giudice nazionale reputasse l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, tale giudice non potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti. Purtuttavia, il giudice dovrà garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per giurisprudenza, tale principio richiede che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono. Detta condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale.

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