È ormai diffusissimo l’utilizzo da parte degli avvocati della notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali a mezzo pec (posta elettronica certificata) ai sensi della L. 53/1994.
Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà ha comportato l’evolversi di molteplici questioni, tutte piuttosto spinose ed ampiamente dibattute in dottrina ed in giurisprudenza.
In materia risulta particolarmente interessante la questione rispondente al seguente quesito: Quando può ritenersi perfezionata la notifica richiesta a mezzo pec?
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22136, ha chiarito che “La reductio ad legitimitatem della disposizione si realizza con l’applicazione della regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell’art. 3 bis c. 3, della L. 53/1994, si perfeziona ove ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita”.
Nel caso specifico, la Corte di Appello di Bologna, con la Sentenza 27.11.2018, n. 2936, aveva rigettato l’appello aderendo integralmente al giudizio del Giudice di Prime Cure.
Orbene, secondo il Tribunale adito in primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo “in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies e articolo 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ed era, quindi, tardiva e, come tale, inammissibile”.
La pronuncia della Corte d’Appello veniva impugnata, ritenendosi, al contrario, che l’opposizione in esame, sebbene spedita con pec oltre le ore 21 del quarantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, doveva essere ritenuta tempestiva.
In particolare, parte ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 179 del 2012, articolo 16 septies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente deduceva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75 del 19.03.2019, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
La Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’affrontare la questione in parola, ha ritenuto fondato tale motivo del gravame ed ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, argomentando nei seguenti termini.
La Suprema Corte è partita col ricordare che il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 quater, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, dispone che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 2”.
Altresì, ha aggiunto che, ai sensi del D.L. n. 179, articolo 16 septies, la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
È, quindi, passata ad evidenziare come, in effetti, il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 45 bis, comma 2, lettera b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. – con sentenza n. 75 del 2019 della Corte Costituzionale.
Sulla scorta di tanto, i Supremi Giudici hanno ribadito che l’intervento sulla norma da parte della Corte Costituzionale, ha determinato il superamento della precedente giurisprudenza consolidatasi nella stessa Corte e, conseguentemente, hanno stabilito che è lecito affermare che “la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’articolo 16 septies, tramite il rinvio all’articolo 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica”.
Purtuttavia, i Supremi Giudici hanno puntualizzato che ciò non vale per il mittente: “Nei confronti del mittente il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’articolo 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta”.
Inoltre, è stato ribadito con assoluta fermezza che la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo.
Infine, la Cassazione ha concluso che la Corte d’Appello “lì dove ha ritenuto che l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, era tardiva perché perfezionatasi anche nei confronti del mittente alle ore 7 del giorno successivo, non si è, evidentemente, attenuta alla conclusione sopra esposta”.
L’ordinanza in commento rappresenta, dunque, il superamento dei principi affermati in precedenza nella stessa Corte (Cass. 22/12/2017, n. 30766; Cass. 30/08/2018, n. 21445), che devono ritenersi appunto sorpassati a seguito degli “aggiusti” operati dalla Sentenza n. 75 del 19.03.2019 della Corte Costituzionale.
Peraltro, occorre segnalare che la decisone in commento si inserisce nella scia descritta dalla stessa Cassazione, con l’Ordinanza n. 4712 del 21 febbraio 2020 e con l’Ordinanza n. 12050 del 14 aprile 2020.
Nel primo caso, la Corte ha cassato la sentenza n. 265 del 12.04.2018, con la quale la Corte di Appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l’appello, confermando il provvedimento reso in primo grado, secondo cui la notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc era tardiva perché si era perfezionata alle ore 22:50 dell’ultimo giorno utile, come risultava dalla ricevuta di accettazione e quindi il giorno successivo ai sensi del D.L. n. 179/2012, art. 16 septies.
Orbene, nel caso concreto, la Corte di Appello aveva ritenuto tardiva la notificazione eseguita dopo le ore 21 e perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, secondo il richiamato art. 147 c.p.c. che dispone, come già detto, che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21:00.
In tale occasione, la Cassazione ha affermato che, in forza della richiamata pronuncia di incostituzionalità, deve ritenersi superata quella giurisprudenza, che, aveva ritenuto, come ad esempio con Ordinanza n. 393 del 09 gennaio 2019, che “In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo”.
Nel secondo caso, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 14 aprile 2020, n. 12050, ha ritenuto, parimenti, che, dopo l’intervento sulla norma da parte della Corte Costituzionale, per il mittente che esegue la notifica a mezzo pec ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 179/2012, il termine ultimo dell’ultimo giorno utile scade a mezzanotte e non alle ore 21:00.