Il Consiglio di Stato, nella Decisione 11 settembre 2008 n. 4344, ribadisce che il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili non è un vero e proprio rapporto di lavoro ed il compenso è meramente sostitutivo dell’indennità di disoccupazione, tant’è che il rapporto di L.S.U. non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e il soggetto conserva lo stato di disoccupato. Da ciò consegue che la sussistenza del rapporto di L.S.U. non è idonea di per sé ad escludere, ai fini della formazione delle graduatorie per l’avviamento al lavoro, il punteggio spettante quale familiare a carico.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, il lavoro socialmente utile trae origine da motivi assistenziali, riguarda un impegno lavorativo certamente precario, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e presenta caratteri del tutto peculiari, quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell’indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla regione e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali; tali elementi determinano la riconduzione dell’istituto al di fuori dell’ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l’indennità di maternità, riconosciuta dalla Corte costituzionale.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato – Decisione 11 settembre 2008, n. 4344
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da P. M., rappresentata e difesa dall’avv.to Claudio Neri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Cristina Speranza, in Roma, via Cipro, n. 77;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
L. A., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ avv.to Clementino Palmiero, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Roma, via Albalonga, n. 7;
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio;
D. C. e F. N. , non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, n. 770/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6-6-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l’Avv. Neri, l’Avv. Palmiero e l’Avv. dello Stato Rago;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. P. M. partecipava, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987, all’avviamento a selezione di unità lavorative ai fini della copertura di n. 2 posti di III qualifica funzionale presso l’Amministrazione Provinciale di Campobasso.
Con nota 10.2.1998 n. 1832, il Direttore provinciale del lavoro di Campobasso comunicava all’interessata che la stessa si era stata collocata al …omissis… posto delle graduatorie (accorpate per qualifiche); successivamente la stessa Autorità procedeva all’annullamento di detta graduatoria, comunicando alla ricorrente che era stata ricollocata al …omissis… posto e che detta rivalutazione si era resa necessaria in seguito all’accertamento che il coniuge della stessa sarebbe stato impiegato nel progetto Lavori socialmente utili (LSU), presso la Casa di riposo P. di Campobasso, con orario superiore alle 24 ore settimanali, con conseguente impossibilità di beneficiare del punteggio aggiuntivo relativo al carico familiare del marito, da considerare come occupato.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da P. M. avverso tale ultimo provvedimento, ritenendo che lo svolgimento da parte del coniuge della ricorrente di oltre 20 ore settimanali di lavoro, unitamente agli ulteriori sussidi percepiti, si rende ragionevolmente incompatibile con la deduzione di persistenza del carico familiare agli stretti fini dell’attribuzione di punteggi nella graduatoria in questione.
P. M. ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e L. A. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 6308/2005 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza, ritenendo il ricorso sorretto da sufficienti elementi di fumus.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla soluzione di una unica questione: la spettanza, ai fini della formazione delle graduatorie per l’avviamento al lavoro, del punteggio spettante per il familiare (coniuge) a carico, nel caso in cui quest’ultimo è impiegato nel progetto Lavori socialmente utili (LSU).
Il giudice di primo grado ha escluso la spettanza del punteggio, ritenendo che si tratti di un vero e proprio impiego retribuito, che esclude lo stato di disoccupazione e la possibilità di ritenere il soggetto a carico della ricorrente.
Il ricorso in appello, con cui la P. contesta tale tesi, è fondato.
Sulla base di pacifica giurisprudenza, il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali, riguarda un impegno lavorativo certamente precario, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e presenta caratteri del tutto peculiari, quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell’indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla regione e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali; tali elementi determinano la riconduzione dell’istituto al di fuori dell’ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l’indennità di maternità, riconosciuta dalla Corte costituzionale (Cons. Stato, VI, n. 1253/07; n. 3664/07; n. 4731/07).
Non si tratta, quindi, di un vero e proprio rapporto di lavoro e il compenso è meramente sostitutivo dell’indennità di disoccupazione e da ciò consegue che la sussistenza del rapporto di LSU non è idonea di per sé ad escludere lo stato di familiare a carico ai fini che qui interessano.
Peraltro, il rapporto di LSU non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e il soggetto conserva lo stato di disoccupato, come dedotto e dimostrato dall’appellante.
Il fatto che il coniuge della ricorrente potrebbe aver beneficiato di analogo punteggio nella graduatoria relativa al progetto a cui è stato assegnato costituisce una indimostrata ipotesi, effettuata dalla difesa dell’amministrazione e come tale inidonea a sorreggere la sua tesi.
Deve, pertanto, ritenersi che all’appellante spettasse il punteggio per il familiare a carico.
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
– Claudio Varrone – Presidente
– Paolo Buonvino – Consigliere
– Domenico Cafini – Consigliere
– Roberto Chieppa – Consigliere Est.
– Francesco Bellomo – Consigliere
IL PRESIDENTE
Claudio Varrone
L’ESTENSORE
Roberto Chieppa
IL SEGRETARIO
G. Simonini
Depositata in Segreteria l’11 settembre 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
Maria Rita Oliva