Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella Decisione del 11 giugno 2008 n. 519, ha avuto modo di chiarire che la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio, ancorché determinata da errore o semplice dimenticanza e pur in presenza della sottoscrizione del giudice relatore, costituisce, ai sensi degli artt. 132, n. 5 e 161, Cod. Proc. Civ., un caso di nullità insanabile, equiparabile alla inesistenza, non ovviabile né con il procedimento di correzione degli errori materiali, né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronuncia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale; come tale esso è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 161 ultimo comma, Cod. Proc. Civ. e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza appellata.
Inoltre, il C.G.A. conferma che, nel caso di nullità della sentenza appellata per carenza di sottoscrizione da parte del presidente del Collegio, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi degli artt. 354 co. 1, Cod. Proc. Civ. il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia, non potendo questi limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia (c.d. rinvio improprio o restitutorio).
Emiliana Matrone
C.G.A. – Sez. Giurisdizionale – Decisione 11 giugno 2008 , n. 519
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 658/07 proposto da arch. B. O. in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda associazione temporanea di professionisti, arch. B. O. + 11, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Barbaro ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Tintoretto, n. 4, presso lo studio dell’avv. Maria Delia Manno;
contro
il COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
il DIRIGENTE pro tempore DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MILAZZO, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Giuffrè, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40 presso lo studio dell’avvocato professore Giovanni Pitruzzella;
I. B., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. II) n. 52/07 del 11 gennaio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Giuffrè per la società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2007 l’avvocato M.D. Manno, su delega dell’avvocato G. Barbaro per l’appellante e l’avvocato F. Giuffrè per la società appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’architetto O., in proprio e nella qualità di rappresentante legale di una costituenda associazione tra professionisti, ha impugnato dinanzi al TAR di Catania l’esclusione della associazione dalla gara bandita dal Comune di Milazzo per la progettazione del piano strategico territoriale per il Comune, la revoca della aggiudicazione provvisoria e gli altri atti di gara. L’esclusione era stata motivata con la mancanza, in capo alla associazione, del certificato di qualità.
Il TAR di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva il ricorso.
Avverso la detta sentenza propone appello l’architetto O..
Resiste la controinteressata.
DIRITTO
La sentenza impugnata è inesistente.
Essa, infatti, è priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio, sostituita dalla sottoscrizione del terzo componente, così da se medesimo qualificatosi.
Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, tra cui vedi Cass. 21049 del 28 settembre 2006, la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio costituisce, ai sensi dell’articolo 161 c.p.c. in correlazione con l’articolo 131 (N.d.R. recte: l’articolo 132), n. 5 c.p.c. un caso di nullità, o più propriamente, di inesistenza della sentenza. Come tale esso può essere rilevato d’ufficio, ai sensi dell’ultimo comma del citato articolo 161, e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell’estensore costituisce, infatti, un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che emessa la pronunzia ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, primo comma, cod. proc. civ., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del poteredovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restitutorio giustificato dal rilievo che il giudizio siccome definito con sentenza radicalmente nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va “sostituito” con altro da svolgersi avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va “rinnovato” dallo stesso giudice funzionalmente competente a giudicare in grado di appello sulla sentenza di primo grado.
La fattispecie della mancata sottoscrizione del Giudice si verifica pur alla presenza della sottoscrizione del giudice relatore, anche per la sola mancanza della sottoscrizione del Presidente del Collegio. Tale sottoscrizione, infatti, integra il requisito di cui al n. 5 dell’articolo 131 (N.d.R. recte: l’articolo 132), poiché attraverso la sua sottoscrizione si esprime la volontà del giudice nella forma collegiale.
Nella specie, oltre alla mancata sottoscrizione del Presidente è altresì carente l’indicazione dell’eventuale impedimento alla sottoscrizione, condizione necessaria per l’applicazione della eccezione prevista dell’ultimo comma dell’articolo 132 c.p.c.
Le spese dell’intero giudizio sono liquidate al definitivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dichiara nulla la sentenza impugnata.
Rinvia al Giudice di primo grado.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
IL PRESIDENTE
Riccardo Virgilio
L’ESTENSORE
Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Loredana Lopez
Depositata in segreteria l’11 giugno 2008