Le commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.lgs. 276/2003 possono essere istituite anche presso le Università, pubbliche o private, comprese le Fondazioni universitarie , purchè registrate nell’apposito Albo informatico istituito, con D.M. 14.06.2004, presso il Ministero del Lavoro.
Per l’iscrizione in detto Albo è necessario che le Commissioni presentino studi e ricerche, sia contestualmente alla domanda di iscrizione, sia successivamente con periodicità semestrale.
La documentazione prodotta è funzionale all’elaborazione, da parte del Ministero, di “codici di buone pratiche”, circa le clausole indisponibili in sede di certificazione e di moduli e formulari per la quantificazione dei contratti di lavoro, per orientare il lavoro delle commissioni di certificazione.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI — D.M. 14 giugno 2004 (G.U. 30 Luglio 2004n. 177). — Istituzione dell’albo delle commissioni di certificazione universitarie.
1. Istituzione dell’albo delle commissioni di certificazione universitarie. — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l’albo informatico delle commissioni di certificazione istituite presso le università, statali e non statali, legalmente riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, comprese le fondazioni universitarie. Il predetto albo è affidato alla responsabilità del direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L’iscrizione all’albo delle Commissioni di certificazione universitarie è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo e del presente decreto.
2. Tenuta dell’albo. — 1. La direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, di seguito denominata: «direzione», provvede alla tenuta dell’albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all’albo.
3. Iscrizione all’albo. — 1. L’iscrizione all’albo avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal presidente della commissione.
La registrazione è effettuata a cura della direzione a seguito della verifica della documentazione prodotta, decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini della iscrizione nell’albo i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evincono la composizione della commissione di certificazione, nonché eventuali convenzioni con gli altri soggetti abilitati alla certificazione ai sensi dell’art. 76, comma 3, del decreto legislativo.
3. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda la direzione comunica al soggetto richiedente, anche mediante posta elettronica, il tipo di studi ed elaborati specifici necessari ai fini della iscrizione, in modo da definire indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo.
4. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo, le commissioni di certificazione sono tenute ad inviare alla direzione, ogni sei mesi, una relazione sulla attività di certificazione svolta, sulle eventuali modificazioni nella struttura organizzativa, nonché, su richiesta della direzione entro quindici giorni dall’inizio del semestre di riferimento, ulteriori studi ed elaborati specifici relativi a indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo.
4. Codici di buone pratiche. — 1. La direzione detiene e cataloga gli studi e gli elaborati prodotti ai sensi dell’art. 3, garantendone l’accessibilità per motivi di studio e ricerca agli interessati. I predetti studi ed elaborati sono utilizzati anche ai fini della definizione di codici di buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo.