Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1436
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1382/2007 proposto dal Prof. C. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Merusi e Maria Grazia Longo e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese 3,
CONTRO
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro p.t., e l’Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,
e nei confronti
del prof. Lucio G. Costa, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, 10 maggio 2006, n. 596;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2008, il Consigliere Paolo Buonvino;
uditi, l’avv. Merusi per l’appellante e l’avv. dello Stato Bruni per le amministrazioni appellate.
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento:
a) – mediante il ricorso introduttivo:
a.1) – del rifiuto avverso l’istanza 26 novembre 2001 volta ad ottenere la chiamata per la copertura di un posto di ruolo di 1^ fascia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia;
a.2) – del bando di copertura del suddetto posto mediante procedura di trasferimento e dei provvedimenti connessi (decreto rettorale pubblicato sulla G.U. 17.9.2004; delibera del Senato Accademico 9.9.2004; verbale del Consiglio di Facoltà 8.9.2004; Regolamento di cui al D.R. n. 1189/2001);
b) – mediante motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2005:
del D.R. 28.10.2004, n. 1659, di nomina del candidato prescelto e della presupposta delibera del Consiglio di Facoltà del 27 ottobre 2004.
Premette, il TAR:
– che il ricorrente (professore di ruolo di 2^ fascia a decorrere dall’A.A. 1985-86 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma) aveva conseguito l’idoneità a professore di ruolo di 1^ fascia per il raggruppamento disciplinare E07 (Farmacologia), nella relativa valutazione comparativa bandita dall’Università di Milano e che aveva presentato, in data 26 novembre 2001, all’Università di appartenenza, domanda volta ad ottenere la chiamata per la copertura di un posto di ruolo di I^ fascia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia;
– che l’Amministrazione non rispondeva alla suddetta istanza e decideva di ricoprire il posto inerente al “Settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia” attraverso una procedura comparativa per trasferimento di docenti provenienti da altro Ateneo (decreto rettorale pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2004).
Ricorda anche, il TAR, che, secondo quanto assunto dal ricorrente, il medesimo avrebbe appreso solo da informazioni ufficiose (essendogli stata denegata la richiesta di accesso agli atti) che il responsabile della Sezione di Farmacologia avrebbe comunicato – nel corso della seduta del Consiglio di Facoltà 8 settembre 2004, in cui la questione fu discussa – che il ricorrente stesso non sarebbe più stato interessato alla “chiamata”, essendo in procinto di coprire posto analogo presso l’Università di Bari; e che le menzionate determinazioni, in quanto assunte dall’Università di Parma su di un presupposto falso e fuorviante, sono state fatte oggetto di ricorso
Ricorso che il TAR, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dello stesso (sollevata per tardiva notifica al controinteressato), ha rigettato nel merito, avendo ritenuto che le pur scarne motivazioni addotte fossero sufficienti, anche tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui dispone l’Ateneo nell’esercizio dei poteri in concreto esercitati, a supportare gli atti impugnati; e che, inoltre, le censure svolte avverso il bando di concorso per trasferimento e conseguenti attività valutative dell’unico candidato presentatosi fossero inammissibili per difetto di interesse, il ricorrente non avendo titolo a partecipare al concorso stesso.
2) – Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea perché, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, gli atti impugnati sarebbero affetti da grave carenza motiva, come confermato dalla documentazione prodotta in primo grado; gli stessi sarebbero, inoltre, viziati da manifesto sviamento, oltre che da manifesti vizi procedurali (censura, quest’ultima, che il TAR neppure avrebbe esaminato); e sussisterebbe, infine, anche l’interesse del deducente alla definizione delle censure proposte avverso gli atti concorsuali e quelli ad essi presupposti e consequenziali, individuati nell’originario ricorso; censure che sarebbero, del pari, pienamente fondate.
Si sono costituite in giudizio resistendo le amministrazioni appellate.
3) – L’appello è infondato.
È vero che l’appellante, professore di ruolo di II fascia presso l’Università degli Studi Parma, Facoltà di Medicina e Chirurgia (raggruppamento disciplinare E07 – Farmacologia), fin dal 2001 aveva manifestato il proprio interesse – quale idoneo in una procedura comparativa tenutasi presso l’Università di Milano – a vedersi inserito in I fascia presso detta Facoltà dell’Università di Parma stessa, ove da molti anni prestava servizio nella posizione anzidetta; e che detta istanza (in data 26 novembre 2001), non aveva seguito, essendo il posto di I fascia all’epoca coperto.
Come pure è vero che, nel corso dell’anno 2004, il posto in questione si rendeva disponibile e che è in atti l’attestazione, a firma del Dirigente Area Risorse Umane dello stesso Ateneo parmense, che recita come segue:
“in data 16 febbraio 2004 è pervenuta a questa Amministrazione una nota ministeriale, prot. n. 225 in data 11 febbraio 2004, avente ad oggetto assunzioni in deroga – art. 3 comma 54 legge n. 350 del 24.12.2003; nella predetta nota si comunicava la predisposizione, al fine dell’opportunità di consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica di procedere alla rilevazione delle assunzioni considerate necessarie nel 2004 da ciascuna sede universitaria, di apposito programma, nel sito riservato della banca-dati Dalia, che i singoli atenei avrebbero dovuto completare, entro e non oltre il 15 marzo 2004; nel succitato programma, su indicazione del MIUR avrebbero dovuto essere proposte le assunzioni di idonei di I e II fascia, esclusivamente su valutazioni comparative le cui procedure (decreto rettorale approvazione atti) risultassero concluse in data 15 marzo 2004; questo Ateneo, per quanto attiene il personale docente ha provveduto ad inserire, nel sito riservato della banca-dati Dalia, entro i termini prescritti, i nominativi degli idonei di procedure di valutazioni comparative concluse antro il 15 marzo 2004, bandite da questo o altro Ateneo, con delibera di chiamata da parte delle Facoltà o comunque segnalati dai Presidi delle rispettive Facoltà; fra i nominativi inseriti dell’elenco in questione figura quello del Prof. S., privo di delibera di chiamata, ma segnalato dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quale idoneo di procedura di valutazione comparativa bandita da altra sede” (segue l’elenco anzidetto, in data 12 marzo 2004, in cui risulta inserito l’interessato insieme ad altri 16 docenti).
Sennonché le circostanze che precedono non erano tali da costituire una legittima aspettativa in capo all’interessato di essere assunto, attraverso la mobilità interna, quale professore di prima fascia in quanto idoneo in procedura comparativa conclusasi prima del 15 marzo 2004, essendo indice della possibilità di tale assunzione, ma senza alcun vincolo, per l’Università, in tal senso.
Sicché ben poteva, l’Università stessa, nel libero esercizio della propria autonomia e delle prerogative che questa le concede, nonché nel rispetto di ordinari canoni di buona amministrazione volti a beneficiare, normalmente, le procedure concorsuali esterne, procedere all’indizione di una procedura concorsuale per professori di prima fascia, volta a vagliare, per la disciplina in questione, la possibilità di avvalersi di affermate professionalità da reperirsi in ambito nazionale, anziché utilizzare, per mobilità interna, un professore di seconda fascia.
E tale scelta risulta aver trovato supporto anche in considerazioni, non trascurabili, di carattere economico, già cennate nel verbale del Consiglio di Facoltà dell’8 settembre 2004 e ribadite, con maggiore chiarezza, nella riunione del Senato Accademico, laddove è apparso “opportuno procedere all’approvazione di alcuni trasferimenti per le Facoltà di Medicina e Chirurgia al fine di fruire delle integrazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 116 del 23.4.2004”.
Integrazioni finanziarie di significativo importo, dal momento che, con detto decreto, i cui interventi erano riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2 novembre 2003 – 1° novembre 2004, avessero “operato trasferimenti e assunzioni in servizio, queste ultime nell’ambito delle deroghe che verranno concesse per il 2004, di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa provincia”, sono stati “destinati 6 milioni di euro per incentivare, mediante cofinanziamento, la mobilità del personale docente tra le istituzioni universitarie statali”; e che, con riguardo ai professori di prima fascia, veniva assicurato, per ciascun trasferimento, un cofinanziamento pari a 51.646 euro.
Correttamente, quindi, nell’esercizio dell’autonomia didattico-organizzativa e delle proprie prerogative economico-gestionali l’Università di Parma ha ritenuto di avvalersi, anche per un ordinario principio di economia, di tale disciplina di favore volta a privilegiare i trasferimenti dei docenti tra Atenei non ricompresi nella stessa Provincia e, quindi, a favorire, per tale via, anche un apprezzabile interscambio culturale e professionale.
E, in quest’ottica, appare anche comprensibile la deroga procedimentale accordata dal Consiglio di Facoltà, giustificata da comprensibili ragioni di urgenza nel provvedere, dal momento che era ormai prossimo (circa un mese e mezzo) il termine di scadenza per poter fruire della predetta disciplina di favore.
Quanto al fatto che in sede di C. di F. sarebbe stata esposta, con riguardo all’odierno appellante, una situazione non rispondente al vero per ciò che riguardava la possibilità, per il medesimo, di essere assunto in prima fascia presso un altro Ateneo, si tratta di circostanza che, se anche, in ipotesi, veritiera, non muterebbe i termini della controversia, dal momento che punto focale della scelta operata dall’Ateneo era quello di acquisire idonee professionalità a mezzo della più qualificante procedura concorsuale volta a selezionare un professore di prima fascia proveniente da Atenei extraprovinciali avvalendosi, altresì, delle significative economie di scala di cui si è detto, mentre la presa in considerazione della posizione del deducente ha costituito semplice, ma non essenziale elemento di valutazione da parte dell’organo collegiale (che, per ciò stesso, neppure era tenuto a comunicargli l’avviso di avvio del procedimento), essendo solo sintomo dell’intento dell’Ateneo di non vedere del tutto pregiudicate le aspettative del docente interno se ed in quanto fosse stato interessato a svolgere la propria attività presso un’altra Università, ma senza che la positiva risoluzione di tale problematica potesse incidere sulla motivata scelta discrezionale operata dallo stesso Ateneo di avvalersi del trasferimento mediante concorso di un docente di prima fascia, accompagnato dal ripetuto cofinanziamento.
4) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.