La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 23 ottobre 2013, n. 24024, ha affermato che: “Per il combinato disposto degli artt. 2113 cc e 410, 411 cpc, le rinunzie e transazioni aventi oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili, solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite ai sensi dell’art. 1965 cc”.
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