Home Diritto Civile Obbligazioni Le definizioni romane dell’obbligazione

Le definizioni romane dell’obbligazione

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La vicenda evolutiva della concezione del rapporto obbligatorio, da imprigionamento umano a legame ideale, è espressa bene nella celebre definizione che troviamo scolpita nelle “Istituzioni di Giustiniano”, attribuita probabilmente al giureconsulto Fiorentino:

“Obligatio  est  iuris  vinculum,
 quo  necessitate  adstringimur  alicuius  solvendae  rei
secundum  nostrae  civitatis  iura”  .

L’obbligazione è un vincolo, un legame, una corda, però soltanto giuridica, astratta, che “ci astringe” nella necessità di pagare alcunché ad alcuno .
La definizione è completata ed integrata dalle parole tramandateci da Paolo:

“Obligationum  substantia  non  in  eo  consistit,  ut  aliquod corpus  nostrum  aut  servitutem  nostram,
faciant,  sed  ut  alium  nobis  obstringant  ad  dandum  aliquid,  vel  faciendum,  vel  praestandum”  .

“L’essenza dell’obbligazione non sta nel rendere nostro qualcosa di materiale oppure in un diritto di servitù, ma nel costringere un altro verso di noi a dare, fare, prestare qualcosa”.

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