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Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

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Istituito, con decreto 02 luglio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.

Il Fondo eroga un beneficio  una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.
Tale beneficio di e’ erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dei familiari superstiti. L’istanza va presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata  con  avviso  di ricevimento, alla Direzione provinciale del  lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle
province  autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per  territorio.

Emiliana Matrone

Decreto 2 luglio 2007
(G.U. 235 del 9.10.2007)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto  l’art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che,  al  fine  di  assicurare  un  adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i
casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura
assicurativa  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le
malattie  professionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto  che  il  medesimo  art.  1,  comma 1187, ha previsto che con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale siano
definite  le tipologie dei benefici concessi nonche’ i requisiti e le
modalita’ di accesso agli stessi;
Visto  che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la
somma 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Visto    il   decreto   ministeriale   29 dicembre   2006   recante
“Ripartizione  in capitoli delle Unita’ previsionali di base relative
al  bilancio  di  previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007”
con  il  quale  e’  stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2
Infortuni  sul  lavoro  –  CDR  14 Tutela delle condizioni di lavoro)
l’assegnazione  di  2,5 milioni di euro in termini di competenza e di
cassa;
Ritenuto  che,  in  via  sperimentale e, comunque, in fase di prima
applicazione  della  normativa,  le  prestazioni  erogate  dal  Fondo
debbano  essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a
causa di infortuni sul lavoro;
Ritenuto  altresi’ che, in via sperimentale e, comunque, in fase di
prima  applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo
debbano  consistere in un beneficio una tantum in favore dei predetti
familiari;

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1.  Il  Fondo  di  sostegno  per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni  sul  lavoro,  di  cui  l’art.  1,  comma 1187, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  di  seguito  denominato Fondo, eroga un
beneficio  una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto
a causa di infortunio sul lavoro.
2.  L’importo  del beneficio di cui al comma 1 e’ determinato sulla
base  del  numero  dei  familiari  superstiti  del lavoratore, di cui
all’art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:

=====================================================================
Tipologia    |    Numero dei superstiti    |   Importo (EURO)
=====================================================================
A        |              1              |        1.500
B        |              2              |        1.900
C        |              3              |        2.200
D        |          Piu’ di 3          |        2.500

3.  L’importo  di cui al comma 1 e’ ridotto del 50 per cento quando
gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo,  riferito  all’anno  precedente  a  quello  in cui si e’
verificato l’infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a
50.000 euro.
4.  Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte
del   Fondo,   l’INAIL  liquida  un’anticipazione  della  rendita  ai
superstiti  di  cui  all’art.  85  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.
5.  Ferme  restando le misure e le condizioni previste dall’art. 85
del  Testo  unico,  l’importo dell’anticipazione di cui al comma 4 e’
pari   ai   tre   dodicesimi  della  rendita  annua  calcolata  sulla
retribuzione  valida  ai  fini  della  determinazione del minimale di
legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3,
del Testo unico.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1.  Il  beneficio  di  cui  all’art.  1,  commi 1 e 2, nell’importo
complessivo ivi stabilito, spetta:
a) ai  familiari  superstiti  del  lavoratore  deceduto, indicati
all’art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;
b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a
quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.
2. In caso di concorso di piu’ aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.
Art. 3.

Requisiti di accesso ai benefici

1.  Fermo  restando  il disposto di cui all’art. 5, il beneficio di
cui  all’art.  1,  commi 1  e 2, e’ erogato entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza da parte dei familiari superstiti indicati
all’art.  2  quando,  previo  sommario  accertamento,  risulti che il
decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.
2.  L’accertamento  di  cui  al comma 1 e’ effettuato, con apposita
ispezione   congiunta,  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  –
Servizio  ispezione  del  lavoro,  o  dai corrispondenti uffici della
regione  Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal
Servizio  ispettivo  dell’INAIL, territorialmente competenti, i quali
redigono una relazione e la inviano al Fondo e all’INAIL.
Art. 4.

Modalita’ di accesso ai benefici ed erogazioni

1. L’istanza  di  cui all’art. 3 e’ presentata, o trasmessa a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, alla Direzione provinciale
del  lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle
province  autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente
per  territorio.  L’istanza  deve contenere le informazioni di cui al
fac-simile allegato al presente decreto.

Art. 5.

Ripetizione dell’indebito

1.  All’esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e
l’INAIL   provvedono   al   recupero   dei   benefici   indebitamente
corrisposti, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.
2.  Restano  ferme le disposizioni in materia di regresso, previste
dall’art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  con  riferimento all’anticipazione della rendita ai
superstiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.
Il  presente  decreto  sara’  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara’  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232

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