Home Diritto Civile La sanzione per l’emissione di assegno senza autorizzazione è nulla se non...

La sanzione per l’emissione di assegno senza autorizzazione è nulla se non è preceduta dalla comunicazione al traente dell’avvenuta revoca delle autorizzazioni

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tudino, con la Sentenza n. 4434/2019 emessa il 17.10.2019 e depositata il 02.03.2020, nella causa civile distinta al rg n. 3244/2019, in tema di emissione di assegno senza autorizzazione, nel ricordare che “l’art. 9 bis secondo comma della Legge n. 386/90 prescrive che la revoca è comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione”, puntualizzava che “Solo l’avvenuta comunicazione della revoca prima dell’emissione degli assegni bancari realizza la finalità di far conoscere effettivamente al titolare del conto corrente il recesso della banca e consente al correntista di evitare di incorrere in illecito o di affermare, in caso di avvenuta emissione dei titoli, che questi sono stati emessi con la consapevolezza nell’agente della sopravvenuta inesistenza dell’autorizzazione del trattario ad emetterli (Cass. n. 8345/97)”. Orbene, nel caso concreto, la Prefettura di Salerno irrogava al ricorrente, quale traente di un assegno di € 250,00, per la presunta violazione dell'art. 1 della L. 386/1990, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di € 1.032,00, oltre € 10,55 per spese di notifica e di procedimento, ed applicava, altresì, la sanzione accessoria di divieto di emettere assegni per la durata di 24 mesi per la violazione dell'art. 1 della L. 386/1990, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507. Il traente proponeva opposizione avverso detto provvedimento, eccependo a propria discolpa, che l’impugnata ingiunzione non era stata preceduta dall’invio al traente di alcun preavviso o comunicazione di revoca delle autorizzazioni. Il Giudice confermava che “Ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo contestato è necessario che il traente dell’assegno abbia ricevuto rituale comunicazione della revoca dell’autorizzazione o almeno che possa desumersi da altre prove orali o documentali (diverse dalla ricevuta della raccomandata) o in base a presunzioni che egli aveva effettiva conoscenza della revoca (Cass. n. 23015/09)”. Nel corso di causa, la convenuta Prefettura di Salerno non forniva la prova che la comunicazione dell’avvenuta revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni fosse pervenuta a parte ricorrente in data anteriore alla emissione dell’assegno. In particolare, la convenuta amministrazione non produceva alcuna comunicazione con la relativa ricevuta di ritorno a prova della preventiva conoscenza del ricorrente della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni. Alla luce di tanto, Il GOP accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava l’impugnato provvedimento amministrativo e, conseguentemente, condannava la Prefettura di Salerno alla refusione delle spese processuali.

4501
0
oppsizione

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here