Nell’età del Principato , il massimo legale era l’uno per cento a mese, quindi nell’anno di dodici mesi era del 12%. Gli interessi così calcolati assunsero il nome di usurae centesimae per il fatto che il debitore pagava ogni mese un centesimo del capitale. Poiché gli interessi dovevano essere corrisposti il primo di ogni mese…
Gli usurai romani per eludere i limiti fissati dalle leges foenebres avevano escogitato una serie infinita di espedienti, che purtroppo in ogni tempo e luogo si rivelarono tanto facili quanto efficaci. Esercitavano l’usura a tassi impressionanti, ricorrendo a operazioni per interposta persona, a stratagemmi e anche ad angherie politiche, soprattutto nelle provincie, anche gli uomini…
Nel 367 a.C., nell’ambito delle famose leges Liciniae Sextiae, una disposizione di carattere transitorio avrebbe stabilito che gli interessi pagati dovessero computarsi nel capitale e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali . Ma già pochi anni dopo, nel 357, il fenus unciarium sarebbe stato riconfermato da una lex…
L’usura è un fenomeno antichissimo che, per la sua pericolosità e per gli aspetti perversi che determina, ha sempre interessato studiosi e giuristi che su di esso hanno riversato veri e propri fiumi d’inchiostro. Questo fenomeno sociale di grande rilievo politico per la tutela dei debitori delle classe povere, particolarmente grave nel tempo delle lotte…
Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…
Il principio dell’essenziale gratuità del mutuo soffriva due eccezioni: l’una per il mutuo delle civitates, l’altra per il c.d. foenus nauticum. Tuttavia è opportuno subito sottolineare che entrambi i casi esulavano dal campo di applicazione proprio del mutuo, pur trattandosi di negozi economicamente analoghi . Per i mutui concessi dalle civitates vigeva un regime particolare…
Dal mutuo nasceva l’obbligo del mutuatario di restituire il tantundem nei limiti della datio operatagli. In caso di inadempimento il mutuante poteva usufruire dell’actio certae creditae pecuniae se si trattava di mutuo di denaro o della condictio certae rei (detta dai giustinanei triticaria) se si trattava di mutuo di altre cose fungibili. Nella prima ipotesi…
La conventio che accompagnava la datio credendi causa poteva accogliere in sé esplicite intese tra le parti del mutuo. Erano frequenti la determinazione del tempo della restituzione e quella del locus solutionis. Gaio, nel definire il contratto di mutuo non specificava se la data di restituzione potesse essere oggetto di un esplicito accordo. Il probema…
Un esempio di contratto di mutuo può essere così descritto: Tizio trasferiva a Caio dieci anfore di vino, convenendo con lui la restituzione della stessa quantità e qualità di vino . a) Per qualificare l’affare come mutuum il primo requisito era l’effettiva traslazione della proprietà delle dieci anfore di vino al mutuatario. Se Tizio ne…
Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…
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